Autore: acesservizi

La revisione del sistema sanzionatorio tributario

Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 87 del 14/06/2024 sono state apportate importanti modifiche che incideranno sul complesso sistema sanzionatorio applicabile – anche – ai tributi locali. Il primo elemento pratico che merita un cenno è la decorrenza dell’efficacia di tale novella: il legislatore ha previsto una deroga al generale principio del favor rei per garantire la copertura finanziaria delle modifiche a fronte del principio, costituzionalmente garantito, del pareggio di bilancio, prevedendo che le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1°settembre 2024.

In particolare la modifica concernente la riduzione della sanzione base (per gli omessi o parziali versamenti) dal 30% al 25% dovrà essereapplicata alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

In attesa di ulteriori indicazioni applicative, si pubblica l’interessante nota pubblicata dall’IFEL dello scorso 2 settembre che tratta   dell’impatto della riforma per gli enti locali ed i tributi di loro competenza.

Nota IFEL 2-09-2024

 

IMU abitazione principale

Con la rivoluzionaria pronuncia dello scorso 13/10/2022 la Corte Costituzionale ha ridisegnato i contorni dell’esenzione IMU prevista per l’immobile adibito ad abitazione principale. L’ordinanza, muovendo le mosse dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria provinciale di Napoli, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la formulazione della norma contenuta nell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per il riconoscimento dell’esenzione, bisogna avere riguardo alla dimora abituale ed alla residenza non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo famigliare.

Sconfessando quindi il legislatore, che aveva operato tale scelta proprio al fine di mettere fine ad una lunga diatriba in materia, la Corte ha operato una scelta che, pur nella profondità e nella condivisibile visione delle ragioni esposte, obbliga gli uffici tributi degli Enti locali ad una ingente opera di verifica e controllo. Dal punto di vista pratico invero spetta ora ai singoli uffici dirimere e prendere posizione sulle singole posizioni tributarie dei contribuenti possessori di immobili, specie quando si tratti di coniugi possessori di più immobili o di situazioni di nuclei famigliari “frammentati”, con le innegabili ricadute negative, anche in ottica di contenzioso. Le fattispecie sono le più diverse e gli Enti, come auspicato dalla Consulta, dovranno utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per evitare l’utilizzo elusivo della norma ridisegnata.

Avv. Nicola Salvi

Corte Costituzionale_sentenza_209_2022

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